lunedì 4 gennaio 2016

IRAP Enti pubblici Sardegna dal 2015 al 8,50%

A questo punto dovrebbero saperlo tutti ma ancora pochi mesi fa la Regione Sardegna ha scritto a alcuni comuni dell'isola per ricordare che dal 2015 l'aliquota per gli Enti Pubblici sardi è tornata al valore nazionale pari al 8,50%. 
La nota si è resa necessaria dopo aver verificato che alcuni comuni continuavano a versare l'imposta all'aliquota ridotta del 2,55% prevista nel 2013 e nel 2014. La novità riguarda gli enti che versavano con il codice AP1, ossia la stessa Amministrazione regionale, il Consiglio regionale, gli enti locali, gli enti pubblici regionali e le agenzie regionali e locali, le aziende sanitarie, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna.
A dire il vero esiste un indizio per capire come diversi comuni abbiano erroneamente continuato ad applicare l'aliquota ridotta (rif. L.R. 23/5/13 n°12, art. 2): le istruzioni per la Dichiarazione IRAP2015, per il periodo 2014 riportano a pagina 99 l'indicazione che la riduzione valeva per "3 periodi di imposta", disposizione inizialmente valida ma successivamente e implicitamente abrogata dall'intervento (rif. L.R. 9/03/2015 n°5, art. 3 - si veda articolo di marzo 2015) che ha reintrodotto il vecchio 8,50%. 

Si tratta ora, per questi enti, di prendere atto di questo fatto nella predisposizione dei bilanci anche del 2016 verificando la capienza dei relativi capitoli di spesa.

Allego la nota della Regione [LINK nota regione RAS]

martedì 16 giugno 2015

Dedurre il 100% del costo del personale

La Legge n.190/2014 ha introdotto il nuovo comma 4-octies dell’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997: “4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo.

Il riferimento soggettivo sembra voler escludere gli enti privati non commerciali e le amministrazioni pubbliche che determinano il valore della produzione rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 10-bis. Questa esclusione è esplicitamente riconosciuta dalle testate economiche e dagli ordini professionali, in numerosi documenti, facilmente rinvenibili in internet.

Tuttavia per entrambi questi soggetti che appaiono esclusi, i rispettivi commi 2 degli articoli di riferimento (10 e 10-bis) spiegano che per le attività commerciali eventualmente esercitate si debba/possa calcolare la base imponibile a queste relative secondo la disposizione dell'articolo 5. Di fatto, anche letteralmente, appare che sia gli enti privati non commerciali che le amministrazioni pubbliche siano in diritto di determinare almeno parzialmente il loro imponibile ai sensi dell’art. 5. 

Questo significa, al di là di ogni dubbio, che per il calcolo dell’imponibile “commerciale” anche questi due soggetti possono avvalersi del comma 4-octies dell’art. 11? 
Su questa interpretazione siamo concordi con gran parte dei consulenti ed esperti fiscali delle pubbliche amministrazioni: sarebbe comunque utile un chiarimento ufficiale, anche solo in forma di comunicato.

La questione non è di poca rilevanza dato che sono potenzialmente davvero molte le pubbliche amministrazioni che potrebbero avvalersi di questa possibilità per migliorare fortemente la loro convenienza ad applicare il cosiddetto metodo misto (retributivo + commerciale) per il calcolo dell’IRAP.

lunedì 15 giugno 2015

Aliquota IRAP commerciale 2015 e saldo 2014

Capire quale sia l'aliquota per l'IRAP commerciale del 2015, prevista al momento del primo acconto, è cosa non banale. Come spesso accade, ci si trova di fronte a norme scritte male e a barocche acrobazie giuridiche.
Andando per gradi: 
  1. L'IRAP (D.Lgs. n.446/1997) prevede aliquote differenziate per tipologia di contribuente;
  2. Le aliquote sono previste nell'Art.16:
    • al comma 1 quella generale, che gli Enti conoscono con l'appellativo di "commerciale" (riferita anche alla gran parte dei contribuenti che calcolano l'imponibile ai sensi dell'Art.5);
    • al comma 1-bis la restante parte dei soggetti interessati all'Art.5 (imprese concessionarie), oltre quelli di cui agli artt. 6 (banche e finanziarie) e 7 (assicurazioni);
    • al comma 2 l'aliquota retributiva alla componente "retributiva" dell'imposta prevista per le Pubbliche amministrazioni (ex Art. 3 comma 1, lettera e-bis);
    • al comma 3 si fissa a 0,92 punti percentuali la possibilità per le regioni di variare l'aliquota  di cui  ai  commi  1  e  1-bis, in modo differenziato per settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi;
  3. La lettura dell'Art.16, comma 1 vigente al 15/06/2015 (dal sito normattiva.it), un giorno prima della scadenza per il versamento del saldo IRAP 2014 e del primo acconto 2015, mostra un'aliquota ordinaria ("commerciale") pari al 3,50%;
  4. Lo stesso è mostrato dal sito del CeRDEF del MEF;
  5. La riduzione dell'aliquota ordinaria precedente del 3,90% è stata fatta dal comma 1 del D.L. n.66/2014 nella sua forma originaria, che prevedeva al comma 2 l'utilizzo di un'aliquota intermedia del 3,75% per gli acconti dell'imposta dovuta per il 2014;
  6. Il D.L. n.66/2014 è stato poi convertito con la L. n.89/2014 e successivamente modificato dalla Legge di Stabilità per il 2015, L. n.190/2014, subendo alla fine la cancellazione del comma 1;
  7. La semplice abrogazione del comma 1 che portava l'aliquota IRAP ordinaria dal 3,90% al 3,50% dal 2014, fatta dalla Legge di Stabilità per il 2015, con valenza dal 01/01/2015, non ha comportato evidentemente la riscrittura dell'Art. 16 comma 1 del D.Lgs. n.446/1997 che continua a riportare allegramente, nei siti governativi sopra citati, un valore non corretto;
  8. Una lettura dell'attuale Art.2, comma 2 del D.L. n.66/2014 risulta davvero fuorviante, se non si tiene conto che il citato "comma 1" è quello abrogato, dello stesso articolo.
In sostanza ecco una sintesi finale che riassume la situazione in modo corretto:
  • L'aliquota ordinaria IRAP (quella commerciale per gli Enti in regime misto) valida per il 2014 è il 3,90%, fatte salve le modifiche applicate da alcune regioni, desumibili dalle istruzioni per la relativa dichiarazione (link AGE);
  • Per gli acconti del periodo 2014 non sono sanzionabili i contribuenti che li abbiano calcolati con l'aliquota del 3,75% (di cui al comma 2 del citato D.L. n.66/2014) al posto del 3,90%;
  • L'uso dell'aliquota del 3,50% sugli acconti del 2014 non è mai stato possibile, in quanto questa aliquota è stata prevista dal 24/04/2014 (D.L. n.66/2014, Art. 2, comma 1) fino al 31/12/2014 (L. n.190/2014, abroga comma 1) per l'imposta annuale del 2014, con obbligo di calcolo degli acconti al 3,75% (D.L. n.66/2014, Art. 2, comma 2);
  • nel 2015 l'aliquota ordinaria IRAP (quella commerciale per gli Enti in regime misto) è il 3,90%, fatte salve le modifiche applicate da alcune regioni, desumibili dai siti istituzionali delle regioni.
Gli acconti del 16 giugno 2015, sul 2015, si dovranno calcolare all'aliquota del 3,90% (o quella modificata dalla regione) sul 40% dell'imposta calcolata per il 2014.
Gli acconti del 30 novembre 2015, sul 2015, si dovranno calcolare all'aliquota del 3,90% (o quella modificata dalla regione) sul 60% dell'imposta calcolata per il 2014.

Nel 2014 gli acconti si calcolavano invece rispettivamente sul 40% e il 60% dell'imposta dell'anno 2013, rideterminata con il moltiplicatore del 101,5%. Questo moltiplicatore, per il 2015, non è più previsto. Per le Regioni in deficit sanitario per le quali nel 2015 trovano applicazione maggiorazioni di aliquota, l’acconto dell’IRAP dovrà tuttavia essere determinato, relativamente al metodo storico assumendo quale imposta del 2014 quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota d’imposta maggiorata del 2015.

Sono sempre valide le due possibilità sotto riportate:
  1. versare il primo acconto oltre il 16 giugno ma entro il 16 luglio, con la sola maggiorazione del 0,40% (la date del 6 luglio non vale per gli enti);
  2. calcolare e versare gli acconti con il metodo previsionale al posto di quello storico, fatte salve le possibili sanzioni se ci si dovesse sbagliare in difetto rispetto a quest'ultimo.

martedì 10 marzo 2015

IRAP in Sardegna novità 2015

Sul sito Sardegnaentrate.it è presente un aggiornamento della questione delle aliquote IRAP per la Regione speciale. L'aliquota retributiva per gli Enti locali, l'Amministrazione Regionale, il Consiglio Regionale, gli enti pubblici regionali e locali, le aziende sanitarie, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna torna ad essere pari al 8,50% per l'anno 2015.
Si conferma invece l'aliquota ridotta, pari al 2,55% per questi enti, a valere nel periodo fiscale 2014.
Nella pagina sono presenti approfondimenti sulle aliquote per altri soggetti, per i versamenti e i link alle norme.




domenica 13 ottobre 2013

IRAPENTILOCALI.it rinasce

Il sito, già attivo negli anni passati, rinasce da oggi con l'ambizione di ampliare l'attenzione anche sugli altri enti pubblici non commerciali. Presto saranno disponibili interventi utili.

sabato 6 ottobre 2012

Ulteriore aumento aliquota IRAP: quale?

L'aumento di un ulteriore 0,15% dell'IRAP, riguarda solo le regioni con deficit del Bilancio sanitario non rientrato al 31/10/2010 (eccetto il Molise) e LA SOLA ALIQUOTA COMMERCIALE. L'aliquota relativa agli Enti non commerciali ed alla parte retributiva delle Amministrazioni pubbliche (8,50%) NON PUO' CAMBIARE. Se avete dubbi, scriveteci alla email reperibile nella pagina del Comitato scientifico di IRAPENTILOCALI.it

Il sito IRAPENTILOCALI.it nasce ad ottobre 2009 con l'intento di diventare un punto di riferimento per l'informazione sull'IRAP negli enti locali e nelle altre pubbliche amministrazioni.

domenica 3 luglio 2011

Maggiorazione IRAP confermata nel 2011 in Molise, Campania, Calabria


In seguito alla verifica ministeriale dei risultati d’esercizio 2010, per le regioni Calabria, Campania e Molise, per l’anno d’imposta 2011, è confermata l’applicazione delle vigenti ulteriori maggiorazioni delle aliquote IRAP ed Addizionale IRPEF. L'aliquota IRAP (solo quella commerciale) si conferma aumentata nella misura di 0,15 punti percentuali e quella dell’addizionale regionale IRPEF nella misura di 0,30.
La maggiorazione ha effetto sui due acconti Irap che potranno essere determinati:
• con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella determinata applicando l’aliquota del 2010, già comprensiva della maggiorazione di 0,15 punti percentuali;
• con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al volume della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali.

Per la regione Lazio, nella più assoluta difficoltà nel rintracciare un qualsiasi documento ufficiale in merito alle aliquote per il 2011, si può far riferimento a semplici comunicati del Presidente delle Ragione, Renata Polverini che in ottobre 2010 e dopo la riunione con il Ministero MEF del 6 aprile 2011, ha detto che l'ulteriore aumento di 0,15 punti (e quello relativo dell'addizionale) non sarebbero stai attivati nel 2011. Sul sito della Regione Lazio, non una riga di quida per i contribuenti, in relazione al 2011.